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Ricorso al TAR del Lazio contro il progetto TAV a Vicenza

Italia Nostra ha presentato nel corso della conferenza stampa del 2 Dicembre il ricorso al Tar del Lazio con il quale ha impugnato l’ordinanza del commissario straordinario che ha approvato il progetto definitivo AV/AC del lotto 2 “attraversamento di Vicenza”.
Lo scopo del ricorso è di far annullare dal Tar questo progetto definitivo perché illegittimo sotto vari profili.
UN PROGETTO DEFINITIVO PER LA NORMATIVA SUGLI APPALTI DEVE SEMPRE ESSERE UN PROGETTO COMPLETO.

Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei vincoli, delle indicazioni, dei criteri stabiliti nel progetto preliminare così come gli studi, le indagini, i rilievi e i sondaggi devono essere compiuti.

1.E’ definito “lotto funzionale attraversamento di Vicenza” ma in realtà interessa solo la parte ovest della città fino all’incirca il complesso di Borgo Berga. La parte est della città, peraltro altamente popolata e con vari beni culturali tutelati, non ha neppure un progetto.
Quindi il progetto definitivo approvato non può definirsi funzionale perché non riguarda l’attraversamento dell’intera città. Il progetto e la sua realizzazione non assicurano funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione del 3° lotto che interessa l’altra parte della città da oltre la stazione in poi.
Infatti tutte le opere di viabilità che sono previste e che trasformeranno in maniera rilevante l’assetto urbanistico della città per il futuro, sono progettate senza sapere come sarà modificata la restante viabilità della città a est.
Un progetto parziale di attraversamento della città non consente di valutare quali conseguenze per i livelli di inquinamento atmosferico e delle acque e per la salute dei cittadini saranno provocate all’intero territorio cittadino dalla cantierizzazione.
Quali conseguenze ambientali ci saranno per l’intera città?

2. Non osserva le prescrizioni contenute nel progetto preliminare: ad es. per il cavalcaferrovia Maganza e le barriere antirumore, rispetto ai quali l’UNESCO aveva raccomandato soluzioni per evitare o quantomeno ridurre l’impatto rispetto al contesto paesaggistico e storico monumentale che invece rimane molto pesante.
Ne consegue l’alterazione dello skyline della città sia da Monte Berico che verso Monte Berico rispetto ad alcuni importanti beni storico culturali come la Basilica di San Felice.
Il progetto ignora il vincolo storico monumentale del 2022 sulla galleria ferroviaria storica adiacente il centro storico in prossimità della stazione; ignora anche il vincolo paesaggistico esistente sull’area di Campo Marzo antistante la stazione e comprensiva di Viale Roma che sarà interessata da alcune delle opere previste nel progetto (rialzi per banchine, pensiline, manufatti di ricarica per la linea TPL, scale mobili, pensiline che, tra l’altro, stravolgono il cono visuale verso M.Berico e da M.Berico verso la città storica); tutti questi interventi non sono coerenti con i valori tutelati dall’UNESCO e dal vincolo paesaggistico; le barriere antirumore previste alte 9 metri, altereranno il contesto urbano paesaggistico lungo tutto il percorso in entrambi i lati dei binari con grave danno della percezione dei valori paesaggistici tutelati sia verso M.Berico, che verso la città storica. La relazione al progetto riconosce che il contesto su cui si realizza l’opera è particolarmente sensibile, per le notevoli valenze architettoniche e le qualità
paesaggistiche (52 immobili vincolati sono interessati) ma il progetto è fortemente pregiudizievole perché degrada il paesaggio, la sua percezione e i monumenti della città. I rendering del progetto sono inattendibili e forniscono una rappresentazione di come sarà trasformata la città non fedele.


3. Vi è una totale assenza nel progetto di una valutazione di conformità alle norme europee e nazionali (regolamenti europei 241/21 e 852/20 e L.233/2021 di conversione del D.L.152/2021) che obbligano a rispettare il principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) per le opere pubbliche finanziate con il PNRR, principio esteso anche alle opere finanziate attraverso il Fondo Complementare al PNRR come questo progetto. In particolare sotto il profilo dell’incremento dell’inquinamento dell’aria da PM 2,5 e PM 10 e da C02 nonchè dell’inquinamento delle acque sotterrane e superficiali da PFASS. La mancanza di questa valutazione è particolarmente grave e rende illegittimo il ricorso in considerazione degli esiti di due perizie asseverate allegate al ricorso redatte dal presidente ISDE dr. Francesco Bertola e dal dr. Renato Giaretta.


4. Il progetto definitivo è stato approvato senza avere completato tutte le valutazioni, tutti gli studi e tutte le analisi necessarie (ad es. rispetto al progetto di monitoraggio delle acque superficiali e delle acque sotterrane, al progetto della cassa di espansione sul torrente Onte di cui viene rinviata la valutazione delle interferenze con l’ambiente, al progetto di attraversamento della TPL rispetto alle sue interferenze con i beni culturali.
Questi approfondimenti, indagini, valutazioni, autorizzazioni devono precedere il progetto definitivo non essere rinviati come risulta nel progetto definitivo a ulteriori prescrizioni nella fase esecutiva che, invece deve essere di mera esecuzione di un progetto compiuto.
Il progetto è pertanto viziato e illegittimo e di conseguenza i lavori non possono essere iniziati.

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